Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 21
Titolo II Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari Capo I Disposizioni generali
(Calcolo delle distanze)
1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.
Zitiert von
- Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 176
- Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 178
- Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 232
- Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 43
- Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 1 Art. 45