Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 2Ambito di applicazione
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilita' nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.
3. Il regolamento di contabilita', deliberato dall'organo di vertice, e' trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 2: - Il titolo della gia' citata legge n. 70 del 1975 e' riportato nella nota al titolo. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle premesse.