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Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. · Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 — Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 49Il consuntivo del centro di costo

CAPO III LE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

In KraftAmtlicher Text

1. Ogni centro di costo registra i costi, seguendo le indicazioni del piano dei conti, via via che si sostengono. Detti costi, posti a confronto con quelli del budget, rilevano gli eventuali scostamenti utili anche ai fini dell'attivazione del controllo di gestione.

2. Il centro di costo, come entita' contabile autonoma responsabile dei propri costi, contabilizza tutti i costi riferiti allo stesso centro, compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, da entita' esterne o ad esso non direttamente imputabili.

3. Il consuntivo di ciascun centro di costo (Allegato n. 16) e' redatto periodicamente e, a fine esercizio, mette a confronto i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti.