Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 64Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti
TITOLO V SPESE DELEGATE RESA DEI CONTI E UFFICI DECENTRATI CAPO I FUNZIONARI ORDINATORI E AGENTI DELLA RISCOSSIONE
1. I dirigenti o i funzionari che hanno facolta' di impegno, autorizzano i titolari degli uffici periferici o decentrati della propria amministrazione all'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo:
a) per il funzionamento degli uffici;
b) per l'attuazione di progetti specifici.
2. Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise e' inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalita' sono comunicate le variazioni.