Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 71Chiusura delle contabilita' e criteri di valutazione
CAPO II ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE - ENTI COLLEGATI
1. Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti controllati per i quali e' prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilita' di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'ente controllante ed adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.