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Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. · Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 — Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 73Bilancio consolidato

CAPO III BILANCIO DELL'ENTE CONTROLLANTE O DELL'ENTE ARTICOLATO IN ORGANI DOTATI DI AUTONOMIA CONTABILE

In KraftAmtlicher Text

1. Gli enti di cui all'articolo 5, comma 14, redigono un bilancio consolidato in modo che l'informazione sulla realta' economico-finanziaria dell'ente o del gruppo si realizzi mediante l'esposizione del bilancio dei singoli organi o degli enti controllati al netto dei movimenti interni.

2. Il bilancio consolidato e' costituito dai seguenti documenti:

a) conto di bilancio consolidato strutturato per categorie;

b) conto economico consolidato;

c) stato patrimoniale consolidato;

d) nota integrativa.

3. Al rendiconto consolidato sono allegati:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione sulla gestione;

c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall'ente e dagli altri organismi in cui e' articolato l'ente o dai vari enti controllati. Gli enti pubblici che abbiano comunque il controllo di societa' da essi partecipate, anche se solo minoritariamente, sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle societa' stesse da ultimo approvato e depositato.

5. Le modalita' di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.