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Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. · Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 — Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

Decreto del presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n. Art. 76Le rilevazioni economiche

TITOLO VI SISTEMA DI SCRITTURE CAPO I SCRITTURE CONTABILI

In KraftAmtlicher Text

1. Gli enti pubblici, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, adottano un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, sulla base di un piano dei conti all'uopo predisposto.

2. Per ciascun centro di costo e' tenuta una scheda dei costi di budget nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il bilancio finanziario ( spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere per altri centri di responsabilita' amministrativa su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilita' amministrativa; spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilita' amministrativa).

3. Per ciascun centro di costo e' tenuta, altresi', una scheda dei costi comuni nella quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi comuni da ripartire e le altre informazioni per la conciliazione con il bilancio finanziario.

4. Nell'ambito della rilevazione dei costi l'ente adotta, infine, per ogni centro di costo, una scheda dettaglio voce personale, distintamente per ogni comparto, contenente i costi diretti di personale e quelli in aumento e in diminuzione connessi ad altri centri di responsabilita' amministrativa.