Decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 2003, n. Art. 21Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista
1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalita' tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
Nota all'art. 21: - Per il testo dell' art. 19, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 , si rinvia alla nota all'art. 28.