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IT · Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 2004, n.

Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 — Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166

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Inhalt

  1. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
  2. Art. 1 Ambito di applicazione
  3. Art. 2 Definizioni
  4. Art. 3 Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
  5. Capo II AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
  6. Art. 4 Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
  7. Capo III DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
  8. Art. 5 Principi di riequilibrio modale
  9. SEZIONE I Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
  10. Art. 6 Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
  11. SEZIONE II Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto ferroviario di merci pericolose
  12. Art. 7 Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
  13. Art. 8 Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
  14. Art. 9 Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
  15. Art. 10 Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
  16. Art. 11 Monitoraggio
  17. Art. 12 Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
  18. SEZIONE III Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
  19. Art. 13 Contributi alle imprese per investimenti
  20. SEZIONE IV Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.
  21. Art. 14 Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge
  22. Art. 15 Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano
  23. Art. 16 Norme di prima attuazione
  24. Art. 17 Norme finali