IT · Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 2004, n.
Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 — Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166
Inhalt
- Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Regolazione del mercato del trasporto ferroviario
- Capo II AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
- Art. 4 Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri
- Capo III DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
- Art. 5 Principi di riequilibrio modale
- SEZIONE I Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
- Art. 6 Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci
- SEZIONE II Incentivazione del trasporto ferroviario combinato e del trasporto ferroviario di merci pericolose
- Art. 7 Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge
- Art. 8 Criteri e modalita' per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
- Art. 9 Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
- Art. 10 Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo
- Art. 11 Monitoraggio
- Art. 12 Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge
- SEZIONE III Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
- Art. 13 Contributi alle imprese per investimenti
- SEZIONE IV Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.
- Art. 14 Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge
- Art. 15 Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano
- Art. 16 Norme di prima attuazione
- Art. 17 Norme finali