Decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2005, n. 13 Art. 21Lavori a bordo in presenza di esplosivi (classe 1
Capo IV Prescrizioni particolari integrative relative alle varie classi di merci pericolose
1. E' vietato eseguire lavori di riparazione di qualsiasi genere nei locali dove siano collocati esplosivi.
2. I lavori di riparazione sono tuttavia ammessi nelle stive adiacenti a quelle contenenti esplosivi, previa autorizzazione del comandante che ne stabilisce le modalita' e le opportune precauzioni.
3. Durante la sosta della nave in porto qualsiasi lavoro di riparazione deve essere autorizzato dall'autorita' marittima.
4. Non si deve procedere ad alcuna operazione che richieda l'impiego di fuochi, fiamma od attrezzature che producano scintille od archi elettrici, ad eccezione di casi di emergenza e con il nulla osta dell'autorita' marittima.