Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 1Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:
a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanita' e del personale medico;
c) autorizzazioni;
d) vigilanza;
e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario». «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; ». - La legge 26 aprile 1983, n. 136 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1983, n. 119. - Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1985, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1986, n. 19. - Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario. - La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200. - La direttiva 2001/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 agosto 2001, n. L 226. - Il decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, n. 413 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 1988, n. 226. - Il decreto del Ministro della sanita' 20 aprile 1988, n. 162 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 226. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1989, n. 162. - Il regolamento (CE) n. 648/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 8 aprile 2004, n. L 104. Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 10
- Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 87