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Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. · Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. 21 — Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti

Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 4Informazioni fornite al personale medico

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo' avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanita'. Tale accesso puo' essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanita' previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato cosi' come stabilito dall'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.

3. Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore e' riportato sull'etichetta del preparato.

Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.