Decreto del presidente della repubblica 6 febbraio 2009, n. Art. 9Rilascio dell'autorizzazione sanitaria
1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.