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Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2009, n. 5 · Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2009, n. 52 — Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2009, n. 5 Art. 21Commissione paritetica e norme di garanzia

TITOLO I FORZE ARMATE

In KraftAmtlicher Text

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.

2. Presso il Ministero della Difesa, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.

3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.

4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 .

Nota all'art. 21: - Per il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 : «Art. 18 (Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione). - 1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. 2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all' art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .».