Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Art. 607Ufficiali in servizio permanente
SEZIONE III CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI
1. Le disposizioni di cui al presente titolo sezione I del capo I si applicano ai corsi di applicazione, applicativi e formativi, svolti dagli ufficiali in servizio permanente, presso le accademie e gli altri istituti di formazione, in quanto compatibili:
a) con lo stato di ufficiale dei frequentatori;
b) con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, libro IV del codice.