Decreto del presidente della repubblica 23 luglio 2010, n. 1 Art. 21Modalita' di selezione del personale
Titolo IV PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO
1. Ai sensi dell' articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalita' necessarie all'espletamento delle diverse attivita' di censimento.
2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, e' data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 21: - Per i commi 2 e 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 si rimanda alla nota all'art. 2.