Decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 2011, n. Art. 2Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.
2. Al comma 1297 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
Note all'art. 2: Per il testo vigente dell'articolo 1, comma 1297, della citata legge n. 296 del 2006 , si veda nelle note alle premesse.