Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 13Modifica all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All' articolo 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 , la parola: "presidio" e' sostituita dalle seguenti: "prodotto fitosanitario o coadiuvante di prodotti fitosanitari".
Note all'art. 13: Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 , come modificato dal presente decreto: "Art. 30. (Prelevamento campioni) - 1 - 7 (Omissis). 8. Ciascun cartellino deve essere firmato dal prelevatore e dal detentore del prodotto fitosanitario o coadiuvante di prodotti fitosanitari prelevato o, in mancanza, da una persona addetta all'esercizio. Ove quest'ultimo rifiuti di firmare, se ne fara' menzione nel verbale di prelevamento. 9 - 10 (Omissis).".