Decreto del presidente della repubblica 28 febbraio 2012, n. Art. 13Diritto di associazione
Titolo II NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.