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Decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 2015, n. · Decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 — Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (15G00029)

Decreto del presidente della repubblica 12 gennaio 2015, n. Art. 12Disposizioni per l'accoglienza e l'accesso ai CARA

In KraftAmtlicher Text

1. Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, adotta le linee guida per la regolamentazione della vita nei CARA, in modo da assicurare il rispetto della sfera privata, la dignita' e la salute dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per persone portatrici di particolari esigenze, nonche' prevedere un orario di uscita adeguato alle esigenze degli ospiti ed alla funzionalita' del centro e modalita' di ascolto dei richiedenti sull'erogazione dei servizi di accoglienza.

2. Ferme restando le prerogative di accesso dei membri del Parlamento nazionale ed europeo, in ragione del proprio mandato istituzionale, accedono comunque ai CARA, con le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1, i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e gli avvocati dei richiedenti.

3. Possono altresi' essere autorizzati ad accedere ai CARA, secondo le modalita' fissate con le linee guida di cui al comma 1:

a) sindaci; presidenti di provincia; presidenti di giunta o di consiglio regionale e i soggetti che in ragione dell'incarico istituzionale rivestito nell'ambito della regione o dell'ente locale, nella cui circoscrizione e' collocato il centro, ne abbiano motivato interesse;

b) rappresentanti degli organi di informazione debitamente identificati.

4. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono, infine, le modalita' di accesso dei familiari ed eventualmente di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.

5. Il prefetto competente in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il CARA, in conformita' alle linee guida di cui al comma 1, adotta le disposizioni necessarie per assicurare una ordinata convivenza, con particolare riferimento alle esigenze organizzative e di sicurezza del centro, al rispetto della privacy ed agli orari delle visite.