IT · Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87
Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 — Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)
Inhalt
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 1 O g g e t t o
- Art. 2 Definizioni
- Capo II Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati Sezione I Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
- Art. 3 Organizzazione e funzionamento della banca dati e misure di sicurezza
- Art. 4 Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza
- Sezione II Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
- Art. 5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
- Art. 6 Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati
- Sezione III Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
- Art. 7 Alimentazione della banca dati
- Art. 8 Laboratorio centrale
- Sezione IV Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
- Art. 9 Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati
- Art. 10 Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza
- Capo III Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera Sezione I Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
- Art. 11 Punto di contatto nazionale
- Art. 12 Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto
- Art. 13 Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto
- Sezione II Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Art. 14 Ambito di applicazione
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 Log delle operazioni
- Art. 18 Vigilanza e controllo
- Capo IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA Sezione I Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
- Art. 19 Estrazione del DNA
- Art. 20 Preparazione del campione con sistemi robotizzati
- Art. 21 Quantificazione del DNA
- Art. 22 Amplificazione del DNA
- Art. 23 Lettura ed interpretazione del profilo di DNA
- Sezione II Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
- Art. 24 Tempi di conservazione dei campioni biologici
- Art. 25 Tempi di conservazione dei profili del DNA
- Capo V Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto
- Art. 26 Attribuzioni del responsabile della banca dati
- Art. 27 Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale
- Capo VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
- Art. 28
- Capo VII Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici
- Art. 29 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
- Art. 30 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
- Art. 31 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge
- Art. 32 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
- Capo VIII Disposizioni finali
- Art. 33 Diritti dell'interessato
- Art. 34 Dotazioni del personale della banca dati
- Art. 35 Disciplina transitoria
- Art. 36 Copertura finanziaria