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IT · Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87

Decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2016, n. 87 — Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. (16G00091)

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Inhalt

  1. Capo I Disposizioni generali
  2. Art. 1 O g g e t t o
  3. Art. 2 Definizioni
  4. Capo II Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai dati Sezione I Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
  5. Art. 3 Organizzazione e funzionamento della banca dati e misure di sicurezza
  6. Art. 4 Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza
  7. Sezione II Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
  8. Art. 5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
  9. Art. 6 Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati
  10. Sezione III Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
  11. Art. 7 Alimentazione della banca dati
  12. Art. 8 Laboratorio centrale
  13. Sezione IV Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
  14. Art. 9 Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati
  15. Art. 10 Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza
  16. Capo III Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontaliera Sezione I Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
  17. Art. 11 Punto di contatto nazionale
  18. Art. 12 Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto
  19. Art. 13 Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto
  20. Sezione II Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
  21. Art. 14 Ambito di applicazione
  22. Art. 15
  23. Art. 16
  24. Art. 17 Log delle operazioni
  25. Art. 18 Vigilanza e controllo
  26. Capo IV Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA Sezione I Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
  27. Art. 19 Estrazione del DNA
  28. Art. 20 Preparazione del campione con sistemi robotizzati
  29. Art. 21 Quantificazione del DNA
  30. Art. 22 Amplificazione del DNA
  31. Art. 23 Lettura ed interpretazione del profilo di DNA
  32. Sezione II Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
  33. Art. 24 Tempi di conservazione dei campioni biologici
  34. Art. 25 Tempi di conservazione dei profili del DNA
  35. Capo V Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addetto
  36. Art. 26 Attribuzioni del responsabile della banca dati
  37. Art. 27 Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale
  38. Capo VI Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita
  39. Art. 28
  40. Capo VII Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologici
  41. Art. 29 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
  42. Art. 30 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
  43. Art. 31 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge
  44. Art. 32 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
  45. Capo VIII Disposizioni finali
  46. Art. 33 Diritti dell'interessato
  47. Art. 34 Dotazioni del personale della banca dati
  48. Art. 35 Disciplina transitoria
  49. Art. 36 Copertura finanziaria