Decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 2017, n. Art. 21Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE
Capo IV Valutazione della conformita' e notifica degli organismi di valutazione della conformita'
1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformita', oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all'articolo 20 del presente decreto e ne informa l'Autorita' di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti.
3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorita' di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.