Decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 2018, n. Art. 21
Capo IV Trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia
Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati
1. La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorita' competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali a privati e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.