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Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. · Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 — Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

Decreto del presidente della repubblica 5 febbraio 2018, n. Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Stabilita' delle operazioni

1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' stabile in conformita' con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Il periodo di cinque anni puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilita' prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.

Note all'art. 21: - Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio si rimanda alle note dell'articolo 1.