Decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 Art. 21
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.