Decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721 Art. 6
Per i residui quantitativi di spirito di vino distillato coi benefici fiscali di cui ai decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812 , rispettivamente convertiti, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307, e 27 ottobre 1957, n. 1031, che, alla data del 1 novembre 1958 , si trovassero ancora giacenti nei magazzini fiduciari, restano fermi i previsti abbuoni di imposta. Detti quantitativi devono essere estratti proporzionalmente al quantitativo complessivo giacente al 1 novembre suddetto in ragione di un terzo all'anno, dopo il regolare compimento del secondo, terzo e quarto anno di giacenza normale calcolati a decorrere dalla introduzione nei rispettivi magazzini fiduciari.