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Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 · Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame ((di qualsiasi specie)) , e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili I prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 , al tasso dello 0,50 per cento. Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo. La iniziativa per l'acquisto del bestiame puo' essere assunta anche dagli enti di sviluppo dagli enti di colonizzazione e dai Consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 , per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi Iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa. ((L'agevolazione di cui trattasi e' cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione)) .