Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 39
L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'art. 38 e' assunto a carico dello Stato. La spesa relativa fara' carico sul limite di spesa di L. 1.500 milioni di cui all' art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , gia' elevato a L. 2.000 milioni dall' art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , che e' ulteriormente elevato a L. 3.000 milioni.