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Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 · Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 — Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 Art. 49

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero della sanita' e' autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti antitracomatosi, all'Opera nazionale maternita' e infanzia, alla Croce Rossa italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino delle attivita' istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto dei terremoti del gennaio 1968, nonche' contributi per interventi di urgenza per il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un ammontare complessivo di lire 2 milioni. ((1)) Il contributo e' disposto, previo accertamento dell'entita' dei danni e delle esigenze di cui al comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Gli uffici tecnici erariali, ove richiesti, effettuano gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non sanitarie. I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell' art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni. Ai fini indicati nei commi precedenti, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1968.

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 marzo 1968, n. 241 ha disposto (con l'articolo unico) che "All'articolo 49, primo comma, le parole: complessivo di due milioni, sono sostituite con le altre: di 200 milioni per ogni ente."