Decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 Art. 21
Le determinazioni relative alle rese indicative in olive per singole zone ed alle rese indicative in olio per periodi di lavorazione di cui all'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, verranno adottate entro e non oltre il 15 giugno 1971, ((...)) . ((Per le campagne successive, la determinazione relativa all'adozione delle rese indicative deve aver luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno da quello di scadenza della domanda d'integrazione quando il termine suddetto non e' diversamente stabilito dalla CEE)) .