Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 Art. 21
TITOLO III Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Il termine previsto dall' art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.