Decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564 Art. 21Modalita' di concessione delle provvidenze
Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sara' determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi. Nelle province di Matera e di Potenza e' costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione, e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal Presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani. I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni. La commissione, nominata dal Presidente della giunta regionale e' presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o dal suo delegato. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.