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Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 · Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 — Misure urgenti in materia tributaria

Decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 Art. 21

Titolo I IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

In KraftAmtlicher Text

L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da L. 400 a L. 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.