Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 Art. 21
Per l'anno 1980, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguira' l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45 , 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , ed i relativi criteri di attuazione. Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l'anno 1980 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall' art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Verweist auf
- Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 Art. 52