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Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 · Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 — Disposizioni urgenti in materia tributaria

Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano ancora applicati ai relativi recipienti, limitatamente, per i contrassegni di Stato per liquori ed acquaviti diverse da quelle di cereali ((e di canna)) , ai quantitativi acquistati dopo il 30 settembre 1980. All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo, serie e taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della guardia di finanza. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare. Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria. L'eventuale rimborso sara' effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'interesse e l'indennita' di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti di imposta, dall' articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre. 1947, n. 1286.