Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 Art. 2
All' art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 , sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo comma, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera: h) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell' art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ; nel secondo comma dopo la parola "sportive" sono aggiunte le seguenti parole "nonche' di organi di stampa". ((dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario".)) Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.
Verweist auf
- Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11 Art. 5