Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 Art. 13
Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 18 per cento. Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, quinto comma, 6 e 7 del presente decreto. In ogni caso le entrate di competenza per l'INVIM devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980. Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'INVIM risultino inferiori alle previsioni, la differenza verra' corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1981. Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto. ((Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti)) .
Verweist auf
- Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 Art. 318