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Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 · Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 — Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Universita'

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

((Il personale non docente delle universita', degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1 luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, puo' essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalita' previste nel suddetto articolo, anziche' per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 e', a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'articolo 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima)) . Tra i destinatari dell' art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , si considerano anche i dipendenti appartenenti alle carriere tecniche esecutive e di concetto strutturate su due oppure su una sola qualifica che entro la data del 13 luglio 1980 avrebbero raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere amministrative tipiche e sempreche' lo sviluppo economico delle suddette carriere tecniche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti. ((Ai soli fini della applicazione dei benefici di cui all'articolo 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo)) . La domanda di cui al precedente primo comma dovra' essere presentata al rettore o direttore dell'istituzione universitaria presso la quale l'interessato presta servizio entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente l'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali previsti dall' art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .