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Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 · Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 — Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente art. 1. Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potra' essere operata anche col sistema della edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto. I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna. Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal Presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune. La commissione di cui al comma precedente rende, altresi', motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e delle relative connessioni. All'individuazione delle aree provvede, nel termine di ((venti giorni)) , il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio. Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. La deliberazione di individuazione delle aree e' immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione e' trasmessa alla ((Regione siciliana)) la quale adotta le proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune. Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge. Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarra' anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente art. 1. Oltre alle unita' immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente ((di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni)) a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo art. 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma.