Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 Art. 10Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.