Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 Art. 2Calcolo dei contributi volontari.Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
A decorrere dal 1 aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Con decorrenza dal 1 aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facolta' di richiedere, con effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe piu' elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 . A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento. Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione. E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 . ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 SETTEMBRE 1981, N. 537))
Verweist auf
- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 Art. 19
- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 Art. 6
- Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 Art. 8