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Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621 · Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621 — Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia

Decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonche' di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia". Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , sono aggiunte le seguenti parole: "; agli articoli 1 , 2 e 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403 ; all' art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440 ; ((all'articolo 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219;)) agli articoli 1 , 4 , 12 , 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423 ; all'articolo unico della legge 1 ottobre 1981, n. 553 .".