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Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 · Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 — Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge

Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all' art. 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 , la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data dei 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonche' il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare. La somma residua dei predetti fondi e' utilizzata dal comitato per le finalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. A richiesta del comitato, l'ENI e' autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle societa' interessate. Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. ((2)) E' prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell' art. 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784 . Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'art. 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del comitato.

--------------- AGGIORNAMENTO(2) La L. 22 luglio 1982, n.466 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 , l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e' da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" e' da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente."