Decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 Art. 13
I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati ((con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire,)) non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio.