Decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696 Art. 2
Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.