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Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 · Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 — Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 Art. 21Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

Titolo II DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

In KraftAmtlicher Text

1. Fino alla data di assegnazione delle unita' di personale di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 , e, in ogni caso, non oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza e' confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 . ((4))

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni e' posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L.10 febbraio 1989, n. 48 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine di cui all'articolo 21, comma 1, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1989; ha disposto inoltre (con l'art. 22, comma 1) che le disposizioni della suddetta legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989.