Decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343 , e' sostituito dal seguente: "E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.