Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 Art. 21Tesoreria unica per la regione siciliana
CAPO II NORME IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 . ((7))
--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 , ha disposto (con l'art. 16, comma 3)che il termine del 31 dicembre 1991 previsto dal presente articolo e' differito al 31 dicembre 1993.