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Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 · Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 — Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 Art. 21Applicazioni

TITOLO V ((MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI TERMINI PROCESSUALI))

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , cosi' come modificato dall' articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e' sostituito dal seguente: " 7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti.".

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.