Decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5 Art. 1
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524 , convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593 , ad eccezione della deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271 , cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7 , si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della citta' di Palermo, nonche' per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524 , convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593 , si applicano per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella citta' di Palermo.
3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e' demandata ad una commissione presieduta dal prefetto di Palermo e composta dal sindaco di Palermo, dal presidente dell'ordine forense di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente per i beni culturali e ambientali e dal comandante dei vigili del fuoco. La partecipazione alla commissione non da' diritto ad indennita' o ad emolumenti.